Nuovo Coronavirus: ordinanza del presidente Bonaccini e del ministro Speranza

Da lunedì 24 febbraio e fino al 1° marzo, in Emilia-Romagna sospensione dell’attività di tutte le scuole di ogni ordine e grado, asili nido, Università, musei, manifestazioni ed eventi, procedure concorsuali.

Sospensione delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido, Università, di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e dei concorsi.
Sono le misure che vengono adottate in Emilia-Romagna per contrastare la diffusione del Coronavirus e che saranno valide fino al prossimo 1 marzo compreso.
Sono previste nell’ordinanza che viene firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

I contenuti dell’ordinanza

1) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico
2) Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza
3) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi
4) Sospeso ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero
5) Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
6) Le Direzioni sanitarie ospedaliere “devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno”.
Anche le RSA per non autosufficienti “dovranno limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti”.
7) L’Ordinanza “raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali”.
8) Per quanto riguarda il trasporto pubblico, “deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua.
9) Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario

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