Alcuni vantaggi per le organizzazioni di volontariato

Dopo l?entrata in vigore della legge - quadro sul volontariato, sono stati emanati diversi provvedimenti che riguardano vantaggi soprattutto a favore di organismi senza fini di lucro fra i quali vengono annoverate anche le organizzazioni di volontariato. Alcuni di essi sono rivolti direttamente a dette organizzazioni, altri si riferiscono ad altri soggetti, vengono estesi ad esse come si riscontra per le provvidenze previste nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui si è parlato in un precedente articolo.

Poiché la normativa introdotta appare di rilevante importanza, si ritiene utile fare cenno ai singoli provvedimenti in modo da consentire, agli operatori che lo desiderano, di fruire delle agevolazioni da essi previste. Tali agevolazioni riguardano le esenzioni relative a:

pagamento del pedaggio autostradale;
imposta sugli spettacoli;
imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
pagamento del canone radio.
Esse comprendono, inoltre, il rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KE e un decreto legislativo che, già da tempo, avrebbe dovuto essere emanato a favore delle organizzazioni di volontariato, ma di cui si è tuttora in attesa.

E? il caso di parlarne singolarmente.



ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE (Decreto del ministro dei Trasporti 15 aprile 1994.)

Per ottenere questa esenzione è sufficiente che i veicoli delle organizzazioni di volontariato siano muniti di un apposito contrassegno, conforme a quello riportato nel decreto, che dovrà essere esposto, in modo visibile, nella parte anteriore del veicolo.

Tale contrassegno dovrà essere prodotto a cura delle stesse organizzazioni e indicare l?anno di validità e la targa del veicolo.



ESENZIONE DALL?IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI (Decreto legge 23 dicembre 1994 n.728, art.8; decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 art.23; decreto Presidente Consiglio dei ministri 16 settembre 1999, n.504.)

Di questa si è avuto modo di fare cenno nel precedente articolo sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), la cui disciplina è estesa alle organizzazioni di volontariato. Se ne torna a parlare in questa sede, in quanto, con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato un regolamento in materia di diritto d?autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da alcuni soggetti fra cui le organizzazioni di volontariato.

Il predetto regolamento stabilisce che tali attività devono essere svolte nella sede legale indicata nell?atto costitutivo o nello statuto. Qualora detta sede non sia idonea per capienza, agibilità o ragioni di sicurezza, esse possono essere svolte in altri locali, nel rispetto delle seguenti condizioni: · non si tratti di luoghi pubblici o aperti al pubblico;

siano rispettate le vigenti norme di pubblica sicurezza e di tutela della incolumità delle persone;
sia stata ottenuta la prescritta autorizzazione.
Perché l?esecuzione, la rappresentazione e la recitazione possano aver luogo, è necessario, inoltre che:

le organizzazioni di volontariato, che ne curano lo svolgimento, siano iscritte da almeno due anni nei registri regionali;
le attività non siano più di quattro nel corso dell?anno solare;
le manifestazioni non abbiano carattere di concorrenzialità sul mercato ;
l?effettuazione avvenga dal vivo;
le attività non siano fissate, riprodotte, trasmesse o comunicate al pubblico in maniera da consentire la fruizione da parte di soggetti diversi dai soci e dagli invitati presenti alla manifestazione;
a ciascuna di esse non siano presenti più di 500 fra soci e invitati.
Relativamente alle prescrizioni procedurali, è previsto che le organizzazioni di volontariato debbano far pervenire alla SIAE, con un anticipo di almeno trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione:

il programma dettagliato;
copia o facsimile del biglietto di invito;
l?indicazione del luogo dove avrà luogo la manifestazione;
una dichiarazione del legale rappresentante dell?organismo organizzatore della manifestazione attestante che l?esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono a titolo gratuito da parte degli artisti e che lo stesso ente organizzatore della manifestazione è in possesso dei requisiti ed ha compiuto i necessari adempimenti.
Ovviamente, alla SIAE è riservato il diritto di effettuare i controlli ritenuti necessari e di accedere ai documenti amministrativi e contabili.




ESENZIONE DALL?IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) (Legge 11 agosto 1991 n.266 art.8;circolare ministero delle finanze 25 febbraio 1992 n.3; circolare riservata ministero delle Finanze 18 Febbraio 1995 n.35556; legge 23 dicembre 1996 n.662 art.3, comma 66, lettera e; decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 art.14.)

Diversi sono i provvedimenti che trattano dell?imposta sul valore aggiunto. Di alcuni di essi si è avuto modo di riferire in precedenti articoli che riguardavano le provvidenze previste dalla legge - quadro sul volontariato e dal decreto legislativo sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Ad integrazione di quanto finora considerato, in questa sede si vuol fare particolare riferimento alla circolare riservata del ministero delle Finanze, citata in calce, in quanto essa si presenta fortemente innovativa. Con tale circolare viene stabilito, infatti, che gli acquisti di beni i di servizi, effettuati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, sono considerati operazioni fuori dal campo di applicazione dell'I.V.A. Essi, pertanto, vengono esclusi dal tributo, purché siano destinati all'utilizzazione, idoneamente documentabile, nell'attività sociale gratuita svolta dall?organizzazione.

In conseguenza di quanto sopra, sono esclusi dal campo di applicazione dell?imposta sul valore aggiunto, oltre gli acquisti dei mezzi di soccorso (elicotteri, natanti, autoambulanze), di cui si è parlato in occasione della citazione della circolare del ministro delle Finanze (n.3 del 1992), anche i relativi costi per pezzi di ricambio e per manutenzione nonché gli acquisti di materiale sanitario e per rianimazione, di cappe per soccorritori, ecc. Sono infine esclusi i costi per impianti e per utenze di telefono, luce, gas/riscaldamento.

In sintesi, sono soggetti all'I.V.A. soltanto gli acquisti ed i corrispondenti ricavi relativi ad eventuali operazioni commerciali e produttive marginali e tutti gli acquisti per i quali non possa essere idoneamente documentabile l?utilizzazione nell?attività solidaristica gratuita svolta dalle organizzazioni di volontariato.



A margine di quanto finora considerato sull?esenzione dall'I.V.A., è da ricordare che la legge finanziaria relativa all?anno 1997 (L.662/96) delega il Governo ad emanare, entro nove mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo riguardante la "revisione dell?imposta applicata per gli acquisti di beni e servizi destinati alla esclusiva attività solidaristica, effettuati da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all?articolo 1, comma 1 della legge 11 agosto 1994, n.266.

Nonostante siano trascorsi ben più dei nove mesi previsti dalla legge delega, il decreto legislativo sulla disciplina dell'I.V.A. non è stato ancora emanato.



ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE RADIO (Legge 23 dicembre 1998, n.448, art.72, comma 17.)

Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio - sanitari e di protezione civile.



CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO KE (Decreto ministero dei Trasporti 3 agosto1995.)

I conducenti dei veicoli adibiti a servizi di emergenza possono ottenere il rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KE, senza sostenere il relativo esame. A tal fine è necessario che essi presentino apposita domanda ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla domanda dovrà essere allegata un'attestazione, rilasciata dal rappresentante legale dell?organizzazione di volontariato che ha in disponibilità il veicolo, con la quale si dichiari che il soggetto interessato presterà la propria opera presso la medesima struttura come conducente dei veicoli adibiti a mezzi di emergenza.

Per i soggetti che già svolgevano attività di conducente dei predetti veicoli alla data del 19 agosto 1995, la citata attestazione deve essere resa dal legale rappresentante dell?organizzazione di volontariato presso il quale l?interessato presta la sua opera. In tal caso, il relativo certificato di abilitazione KE dovrà essere rilasciato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro sessanta giorni dalla richiesta.



IL SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PREVISTO DA PROVVEDIMENTI DIVERSI:

PROVVEDIMENTI PARTICOLARI

A conclusione dei provvedimenti citati, si ritiene opportuno richiamare l?attenzione su di un decreto legislativo che sarebbe dovuto essere emanato dal governo, a favore delle organizzazioni di volontariato, entro ottobre 1997, ma che, a tutt?oggi, non ha ancora visto la luce.

Si vuol fare riferimento alla legge finanziaria per il 1997 (Legge 23 dicembre 1996, n.662, art.3, comma189, lettera b.), la quale stabilisce la previsione dell'automatica qualificazione delle organizzazioni di volontariato come organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Dalla stessa legge viene, inoltre, prevista una disciplina semplificata degli adempimenti formali da adempiere da parte delle stesse organizzazioni. Viene disposto, infine, di definire, a favore delle organizzazioni di volontariato, una normativa differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore sociale di dette organizzazioni.

Mentre alle prime due disposizioni il Governo ha provveduto con il decreto legislativo sulle Onlus, alla terza esso non ha ancora ottemperato.
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